Art. 2

In vigore dal 17 dic 2020
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:2168:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2020/2168 — Testo vigente | Portale Normativo