Art. 1
In vigore dal 17 dic 2020
Per il periodo dal 2021 al 2030, le percentuali di quote destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri di cui all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE figurano negli allegati della presente decisione come indicato di seguito.
(a)
Allegato I: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo III della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri.
(b)
Allegato II: percentuali delle quote rilasciate a norma del capo II della direttiva 2003/87/CE destinate a essere messe all’asta dagli Stati membri.
Storico versioni
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