Art. 1
In vigore dal 17 dic 2020
L’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2018/1789 è sostituito dal seguente:
«2.
La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 30 mesi dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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