Art. 1

In vigore dal 15 dic 2020
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall’articolo 22 dell’accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall’altro, con riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto, deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto (3). 2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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Art. 1 Decisione (UE) 2020/2138 — Testo vigente | Portale Normativo