Art. 2
In vigore dal 10 dic 2020
La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Finlandia sono destinatari della presente decisione.
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