Art. 2

In vigore dal 9 dic 2020
Sono destinatari della presente decisione 1) il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. 2) l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/2165 — Testo vigente | Portale Normativo