Art. 1

In vigore dal 7 dic 2020
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo II, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:2071:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2020/2071 — Testo vigente | Portale Normativo