Art. 1
In vigore dal 7 dic 2020
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee ei loro Stati membri, da una parte, e il Regno haschemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (3).
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