Art. 1
In vigore dal 7 dic 2020
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di sottocomitato doganale istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo I, si basa sul progetto di decisione del sottocomitato doganale (3).
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