Art. 1
In vigore dal 7 dic 2020
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 4, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione (3).
Storico versioni
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