Art. 10
In vigore dal 7 dic 2020
La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2021.
Storico versioni
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