Art. 1

In vigore dal 7 dic 2020
1.   La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Si applica: a) al genocidio; b) ai crimini contro l’umanità; c) alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti: i) tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; ii) schiavitù; iii) esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; iv) sparizione forzata di persone; v) arresti o detenzioni arbitrari; d) altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE: i) tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani di cui al presente articolo da parte dei trafficanti di migranti; ii) violenza sessuale e di genere; iii) violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione; iv) violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione; v) violazioni o abusi della libertà di religione o di credo. 2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si dovrebbe tener conto del diritto internazionale consuetudinario e di strumenti di diritto internazionale ampiamente accettati quali: a) il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; b) il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; c) la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio; d) la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; e) la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; f) la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna; g) la Convenzione sui diritti del fanciullo; h) la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; i) la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; j) il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini; k) lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; l) la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 3.   Ai fini della presente decisione, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi possono comprendere: a) soggetti statali; b) altri soggetti che esercitino un controllo o un’autorità effettivi su un territorio; c) altri soggetti non statali. 4.   Nel redigere o modificare l’elenco di cui all’allegato per quanto riguarda altri soggetti non statali di cui al paragrafo 3, lettera c), il Consiglio tiene conto in particolare degli elementi specifici seguenti: a) gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE; e b) la gravità e/o l’incidenza degli abusi.
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