Art. 1
In vigore dal 7 dic 2020
1. La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Si applica:
a)
al genocidio;
b)
ai crimini contro l’umanità;
c)
alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti:
i)
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
ii)
schiavitù;
iii)
esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;
iv)
sparizione forzata di persone;
v)
arresti o detenzioni arbitrari;
d)
altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE:
i)
tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani di cui al presente articolo da parte dei trafficanti di migranti;
ii)
violenza sessuale e di genere;
iii)
violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione;
iv)
violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione;
v)
violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si dovrebbe tener conto del diritto internazionale consuetudinario e di strumenti di diritto internazionale ampiamente accettati quali:
a)
il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
b)
il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
c)
la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio;
d)
la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
e)
la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;
f)
la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna;
g)
la Convenzione sui diritti del fanciullo;
h)
la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
i)
la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
j)
il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;
k)
lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;
l)
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
3. Ai fini della presente decisione, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi possono comprendere:
a)
soggetti statali;
b)
altri soggetti che esercitino un controllo o un’autorità effettivi su un territorio;
c)
altri soggetti non statali.
4. Nel redigere o modificare l’elenco di cui all’allegato per quanto riguarda altri soggetti non statali di cui al paragrafo 3, lettera c), il Consiglio tiene conto in particolare degli elementi specifici seguenti:
a)
gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE; e
b)
la gravità e/o l’incidenza degli abusi.
Storico versioni
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