Art. 1

Modifica

In vigore dal 4 dic 2020
Modifica L’ della decisione BCE/2013/10 è sostituito dal seguente: « Regole sulla riproduzione delle banconote in euro 1.   Per “riproduzione” si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell’, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l’impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da: a) la dimensione dell’immagine; o b) il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o c) se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli. 2.   Salvo che la BCE o una BCN non approvi un’esenzione ai sensi del paragrafo 5, le riproduzioni non conformi ai criteri di cui al paragrafo 3 sono ritenute illecite e ne sono proibiti la produzione, il possesso, il trasporto, la diffusione, la vendita, la promozione, l’importazione nell’Unione e l’utilizzo o il tentato utilizzo per effettuare operazioni. 3.   Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte della generalità del pubblico con banconote in euro autentiche: a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritto nell’, a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75 % sia in lunghezza che in larghezza rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’; o b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come specificato dall’, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50 % sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’; o c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell’, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro, a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell’originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell’; o e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti individualmente, a condizione che: — la parola SPECIMEN (campione) (ovvero un suo equivalente in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere, e — la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100 % non ecceda i 72 dpi. — la lunghezza della parola SPECIMEN (ovvero del suo equivalente in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea) sia pari almeno al 75 % della lunghezza della riproduzione, e — la lunghezza della parola SPECIMEN (ovvero del suo equivalente in un altra lingua ufficiale dell’Unione europea) sia pari almeno al 15 % della lunghezza della riproduzione, e — la parola SPECIMEN (ovvero il suo equivalente in un altra lingua ufficiale dell’Unione europea) compaia in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell’. 5.   Eccezionalmente, la BCE o la BCN competente, se del caso, su ricevimento di richiesta scritta, possono consentire l’esenzione di una riproduzione che non sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 3 dal divieto di cui al paragrafo 2, nel caso in cui la BCE o la BCN competente ritengano che la riproduzione non possa essere confusa dalla generalità del pubblico con una banconota in euro autentica come specificato all’. Se una riproduzione viene prodotta nel territorio di un solo Stato membro la cui moneta è l’euro, tali richieste di esenzione sono indirizzate alla BCN di tale Stato membro. In ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE. 6.   Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente decisione.».
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Modifica (Art. 1 Decisione (UE) 2020/2090) — Testo vigente | Portale Normativo