Art. 1
In vigore dal 30 nov 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio congiunto Stati della SADC aderenti all’APE-UE («Consiglio congiunto») istituito dall’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra («accordo») per quanto riguarda l’adeguamento, ai fini dell’articolo 35 dell’accordo, di determinati quantitativi di riferimento dei prodotti figuranti nell’allegato IV dell’accordo e contrassegnati da un asterisco si basa sul relativo progetto di decisione del Consiglio congiunto (2).
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