Art. 2
In vigore dal 27 nov 2020
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«display elettronico»: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili;
(2)
«pannello segnaletico digitale»: il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non da desktop (rivolti al pubblico). La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
(a)
un identificativo unico che consente di accedere a un determinato schermo;
(b)
una funzione che disabilita l’accesso non autorizzato alle impostazioni di visualizzazione e all’immagine visualizzata;
(c)
connessione di rete (comprendente un’interfaccia con o senza fili) per controllare, monitorare o ricevere le informazioni da visualizzare provenienti da sorgenti remote trasmesse in modalità unicast o multicast ma non via diffusione radiotelevisiva;
(d)
è progettato per essere appeso, montato o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone;
(e)
privo di un sintonizzatore integrato per visualizzare i segnali di diffusione radiotelevisiva;
(3)
«monitor» o «monitor di computer»: il display elettronico destinato all’uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d’ufficio;
(4)
«televisore»: il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori;
(5)
«sintonizzatore/ricevitore»: il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali della rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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