Art. 7
In vigore dal 27 nov 2020
1. In deroga all’, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti di carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2012/481/UE.
2. In deroga all’, le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti di carta trasformata» ai sensi della decisione 2014/256/UE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2014/256/UE.
3. Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2012/481/UE per il gruppo di prodotti «carta stampata» o dalla decisione 2014/256/UE per il gruppo di prodotti «carta trasformata», a seconda del caso. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali si fondano.
4. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2012/481/UE o dalla decisione 2014/256/UE può essere utilizzato per diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1803:oj#art-7