Art. 1

In vigore dal 27 nov 2020
1.   Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» comprende: (a) prodotti di carta stampata composti da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, tranne nel caso di libri, cataloghi, opuscoli o formulari che devono essere composti da almeno l’80 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi elemento di carta stampata del prodotto finito sono considerati parte integrante del prodotto, ad eccezione degli inserti non fissi (es. volantini, adesivi rimovibili) venduti o forniti con esso. Se si intende far figurare il marchio Ecolabel UE sugli inserti non fissi, questi soddisfano i requisiti di cui all’allegato della presente decisione. Gli inserti fissati al prodotto di carta stampata (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione; (b) buste composte da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta; (c) sporte di carta, compresa la carta da confezione, che sono costituite per il 100 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta; (d) prodotti di carta per cartoleria, inclusi i classificatori, composti da almeno il 70 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione delle cartelle sospese e delle cartelline con graffa in metallo, alle quali la soglia non si applica. 2.   Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), composti da almeno l’80 % in peso di carta o cartone o substrati a base di carta e di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), la componente in plastica non può superare il 10 % in peso, ad eccezione di raccoglitori ad anelli, quaderni, taccuini, diari e classificatori a leva, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %. 3.   Il peso del metallo non può inoltre superare 30 g per prodotto, tranne nel caso delle cartelle sospese e cartelline con staffa in metallo, dei raccoglitori ad anelli e dei classificatori a leva con capacità fino a 225 fogli, in cui può arrivare a 75 g, e nel caso dei classificatori a leva con capacità superiore a 225 fogli, in cui può arrivare a 170 g. 4.   Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» non comprende: (a) imballaggio e elementi apposti sull’imballaggio, ad esempio etichette (ad eccezione delle sporte di carta e della carta da confezione); (b) cartone ondulato; (c) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che costituiscono l’oggetto dell’ del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); (d) prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all’ della decisione (UE) 2019/70 della Commissione (9); (e) prodotti di carta stampata profumati, prodotti di carta per cartoleria profumati, e sporte di carta profumate; (f) cloruro di polivinile (PVC).
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