Art. 1

In vigore dal 27 nov 2020
I codici NACE 47.1, 87 e 88 designano settori in cui è consentito l’utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti. Detti settori sono pertanto eliminati dalla tabella 10 e inseriti nella tabella 9 dell’allegato I delle linee guida per l’utente.
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