Art. 2
In vigore dal 23 nov 2020
1. Ai fini della modifica dei riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche di cui all’allegato I dell’accordo.
2. Ai fini dell’ dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche agli allegati III e IV dell’accordo, nonché le pertinenti modifiche agli allegati V e VI dell’accordo. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione conformemente alla procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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