Art. 1
In vigore dal 23 nov 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, dell’accordo di partenariato ACP-UE, è di modificare la decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, al fine di prorogare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE fino al 30 novembre 2021 oppure fino all’entrata in vigore o all’applicazione a titolo provvisorio del nuovo accordo tra l’Unione e gli Stati ACP, se in data anteriore.
Le disposizioni dell’accordo di partenariato ACP-UE si applicano conformemente alla finalità e all’obiettivo dell’articolo 95, paragrafo 4, del medesimo.
Storico versioni
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