Art. 1
In vigore dal 17 nov 2020
1. Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Croazia l'impiego dei seguenti metodi:
(a)
l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
(b)
l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;
(c)
apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;
(d)
l'apparecchio denominato «OptiScan-TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato;
(e)
il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell'allegato.
2. Il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, di cui al paragrafo 1, lettera e), sono autorizzati unicamente per i macelli in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.
Storico versioni
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