Art. 1

In vigore dal 17 nov 2020
1.   Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Croazia l'impiego dei seguenti metodi: (a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato; (b) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato; (c) apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato; (d) l'apparecchio denominato «OptiScan-TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato; (e) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell'allegato. 2.   Il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, di cui al paragrafo 1, lettera e), sono autorizzati unicamente per i macelli in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.
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