Art. 2

In vigore dal 16 nov 2020
La deroga di cui all’ della presente decisione si applica al rum quale definito all’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fino al 24 maggio 2021 e al rum quale definito nell’allegato I, punto 1, lettere g) e i), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a decorrere dal 25 maggio 2021, prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore al 40 % vol.
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Art. 2 Decisione (UE) 2020/1791 — Testo vigente | Portale Normativo