Art. 2

In vigore dal 13 nov 2020
La definizione della posizione da adottare a nome dell’Unione a norma dell’ è effettuata in conformità delle norme procedurali che disciplinano la definizione della posizione da adottare a nome nell’Unione in sede di Norme procedurali disciplinanti la definizione della posizione da adottare in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell’ambito della convenzione SA (6).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:1707:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2020/1707 — Testo vigente | Portale Normativo