Art. 1
In vigore dal 23 ott 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda la sostituzione dell’elenco degli arbitri di cui all’articolo 339 di detto accordo, deve basarsi sul relativo progetto di decisione del comitato di partenariato (3).
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