Art. 2
In vigore dal 23 ott 2020
Prima di ogni riunione delle parti dell’accordo, quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l’Unione, sono adottate le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione delle parti dell’accordo, un documento che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione da adottare a nome dell’Unione.
Qualora, nel corso di una riunione delle parti dell’accordo sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori per permettere che la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi.
Storico versioni
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