Art. 3

In vigore dal 23 ott 2020
L’Ungheria può finanziare le seguenti misure: a) sostegno temporaneo per il miglioramento delle strutture ricettive nelle destinazioni turistiche al fine di mantenere l’attuale forza lavoro come previsto dalla «Risoluzione governativa 2080/2020 sullo sviluppo nazionale delle strutture ricettive», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; b) sostegno temporaneo per le imprese di trasformazione degli alimenti come previsto dal «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 25/2020. (VI. 22.)», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; c) sostegno temporaneo per le imprese vivaistiche nei settori della coltivazione di colture non permanenti e della riproduzione delle piante come previsto dal «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 26/2020. (VI. 22.)», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; d) sostegno temporaneo per le imprese di allevamento ittico come previsto dal «Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 30/2020. (VI. 22.)», per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; e) la proroga, fino al 30 giugno 2020, dei sussidi per la custodia dei bambini che sono scaduti durante il periodo dello stato di allarme, come previsto dal «Decreto governativo n. 59/2020. (III. 23.)» e dall’articolo 71 della «Legge LVIII del 2020»; f) la sospensione degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in taluni settori per il periodo da marzo a dicembre 2020, come previsto dall’, lettera a), del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa; g) esenzioni dagli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori per il periodo da marzo a dicembre 2020, come previsto dall’, lettera a), del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa; h) la riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori per il periodo da marzo a giugno 2020, come previsto dall’, lettera a), del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa; i) un’esenzione fiscale per i piccoli contribuenti dal regime forfettario per le piccole imprese («KATA») in 26 settori di attività, per il periodo da marzo a giugno 2020, come previsto dall’ del «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; j) l’esclusione dei costi relativi al personale dalla base imponibile dell’imposta sulle piccole imprese («KIVA») in taluni settori per il periodo da marzo a giugno 2020, come previsto dal «Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)» (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa; k) un’indennità forfettaria per gli operatori sanitari come riconoscimento del loro lavoro supplementare durante la pandemia, come previsto dal «Decreto governativo n. 275/2020. (VI. 12.)»; l) costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia introdotte in imprese statali; m) costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia e per proteggere la salute dei funzionari pubblici, come previsto dal «Decreto governativo n. 250/2014 (X. 2.) sulla direzione generale degli appalti pubblici e dell’approvvigionamento (KEF)»; n) costi relativi a infrastrutture e investimenti negli ospedali per un livello elevato di protezione di operatori sanitari e pazienti, come previsto dalla «Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo»; o) costi diretti degli strumenti e dei dispositivi di protezione personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie per un livello elevato di protezione degli operatori sanitari, come previsto dalla «Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo».
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