Art. 1

In vigore dal 21 ott 2020
La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali la Francia è autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale («accordo integrativo») con il Regno Unito che intregri il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica («trattato di Canterbury») per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica. Tale accordo internazionale entra in vigore dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e rispetta le condizioni seguenti: a) al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato lungo l’intero collegamento fisso sotto la Manica, la commissione intergovernativa garantisce l’applicazione, per quanto riguarda il collegamento fisso sotto la Manica, delle disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), inerenti ai compiti delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell’, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798, e in particolare del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici; b) qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell’articolo 19 del trattato di Canterbury sollevi una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione, il collegio arbitrale non ha il potere di pronunciarsi su tale questione. In tal caso il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione. La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia è vincolante per il collegio arbitrale; c) laddove necessario, in particolare in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale, la Francia mantiene il diritto di agire unilateralmente allo scopo di garantire l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese; d) gli organi giurisdizionali ai quali si applica l’articolo 19, paragrafo 1, TUE hanno la competenza esclusiva per i ricorsi presentati dai concessionari e dagli utilizzatori del collegamento fisso sotto la Manica contro le decisioni della commissione intergovernativa, nella sua funzione di autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi dell’, punto 7, della diretteiva (UE) 2016/798; e) deve essere compatibile sotto ogni aspetto con il diritto dell’Unione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2020/1531 — Testo vigente | Portale Normativo