Art. 1
In vigore dal 19 ott 2020
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale ("consiglio della NASCO"), istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO.
2. La Commissione è autorizzata a votare nel consiglio della NASCO sull’adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO e sulla qualità di membro del Regno Unito della Commissione per la Groenlandia occidentale e della Commissione per l’Atlantico nord-orientale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1517:oj#art-1