Art. 7
Capacità giuridica
In vigore dal 19 ott 2020
Capacità giuridica
1. L'AESD dispone della capacità giuridica necessaria per:
a)
svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi;
b)
concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento compreso per il distacco di personale e l'assunzione di personale a contratto; acquistare attrezzature e in particolare materiale pedagogico;
c)
detenere conti bancari; e
d)
stare in giudizio.
2. L'eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall'AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli .
Storico versioni
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