Art. 10

Consiglio accademico esecutivo

In vigore dal 19 ott 2020
Consiglio accademico esecutivo 1.   Il consiglio è composto da rappresentanti di alto livello degli istituti civili e militari e da altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD, nonché dal direttore o dal suo rappresentante. 2.   Il presidente del consiglio è nominato dal comitato direttivo tra i membri del consiglio stesso. 3.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE. 4.   Alle riunioni del consiglio sono invitati ad assistere, in qualità di osservatori attivi, rappresentanti di alto livello dei partner associati della rete. 5.   Alle riunioni del consiglio possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell'Unione e nazionali. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti accademici e alti funzionari rappresentanti degli istituti che non sono membri della rete. 6.   Il consiglio: a) fornisce al comitato direttivo consulenze e raccomandazioni di carattere accademico; b) attua, tramite la rete, il programma accademico annuale convenuto; c) supervisiona il sistema di e-Learning; d) elabora i programmi di studio per tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD; e) provvede al coordinamento generale delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD tra tutti gli istituti; f) esamina il livello delle attività di formazione e di istruzione svolte nell'anno accademico precedente; g) presenta proposte di attività di formazione e di istruzione al comitato direttivo per l'anno accademico successivo; h) provvede a una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e di istruzione dell'AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi; i) contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell'AESD; j) sostiene l'attuazione dell'iniziativa europea per lo scambio di giovani ufficiali ispirata al programma Erasmus. 7.   Per svolgere i suoi compiti il consiglio può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il consiglio definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni che devono essere approvate dal comitato direttivo. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al consiglio almeno una volta all'anno, dopodiché il suo mandato può essere prorogato. 8.   I membri del segretariato sostengono e assistono il consiglio e ognuna delle sue configurazioni. Tali membri partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Allo stesso tempo, qualora non sia possibile trovare un altro candidato, un membro può presiedere le riunioni. 9.   Il regolamento interno del consiglio e di ognuna delle sue configurazioni è adottato dal comitato direttivo.
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