Art. 1

In vigore dal 14 ott 2020
L’esenzione dai requisiti di cui all’allegato II (parte 145), punto 145.A.42, del regolamento (UE) n. 1321/2014, concessa dalla Germania e notificata alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e agli altri Stati membri il 25 febbraio 2020, che consente alla Lufthansa Technik AG di non conformarsi, in alcuni casi, al punto 145.A.42 in relazione a taluni componenti che saranno installati dalla Lufthansa Technik AG e che erano stati fabbricati come prototipi, non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
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