Art. 1

In vigore dal 12 ott 2020
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda la modifica degli allegati I e II dell’accordo, l’adozione di norme tecniche di collegamento e l’istituzione di un gruppo di lavoro a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione (3). I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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