Art. 1

In vigore dal 1 ott 2020
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata: 1) all’articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alla voce 15 dell’allegato II fino al 2 aprile 2021. 4.   Le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alla voce 20 dell’allegato IV fino al 2 aprile 2021.»; 2) l’allegato II e l’allegato IV sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
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