Art. 1
In vigore dal 1 ott 2020
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1)
all’articolo 17, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alla voce 15 dell’allegato II fino al 2 aprile 2021.
4. Le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alla voce 20 dell’allegato IV fino al 2 aprile 2021.»;
2)
l’allegato II e l’allegato IV sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2020:1385:oj#art-1