Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 28 set 2020
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «soia».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 × ACS-GMØØ6-4, ad eccezione dei prodotti di cui all’, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2020:1360:oj#art-3