Art. 1

Modifica

In vigore dal 25 set 2020
Modifica La decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8) è modificata come segue: all’articolo 3, la lettera d) del paragrafo 3, è sostituita dalla seguente: «d) le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono automaticamente escluse dagli acquisti nell’ambito del CBPP3 per la durata della relativa limitazione, sospensione o esclusione. In deroga al primo periodo del presente punto d), il Consiglio direttivo conserva il potere, a seguito di un’analisi caso per caso, di valutare nuovamente l’esclusione delle obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e di revocare tale esclusione, se del caso.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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