Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Slovenia può finanziare le seguenti misure: a) un regime di integrazione salariale, previsto dagli articoli 7 e 8 della «legge che determina le misure di intervento su salari e contributi» e dagli articoli da 21a 32 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19» e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia (come modificata) e prorogato dagli articoli da 24 a 34 della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19»; b) un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori che beneficiano del regime di integrazione salariale, prevista dagli articoli da 21 a 32 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia»; c) un regime di riduzione dell’orario lavorativo che sovvenziona l’occupazione temporanea a tempo parziale, previsto negli articoli da 11 a 23 della «legge che determina le misure di intervento per attenuare e porre rimedio alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19»; d) il pagamento dei contributi all’assicurazione pensionistica e di invalidità per i lavoratori e di un’indennità di crisi mensile, previsto nell’articolo 33 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia», per la parte della spesa relativa ai dipendenti che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell’impresa; e) il finanziamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, previsto nell’articolo 38 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia;» f) una misura di sostegno al reddito di base per lavoratori autonomi, agricoltori e lavoratori religiosi, prevista nell’articolo 34 della «legge che determina le misure di intervento per contenere l’epidemia di COVID-19 e attenuarne le conseguenze per i cittadini e per l’economia».
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Art. 3 Decisione (UE) 2020/1356 — Testo vigente | Portale Normativo