Art. 3
In vigore dal 25 set 2020
Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:
a)
il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione del lavoro normale, previsto dagli articoli da 298 a 308 della «legge n. 7/2009 del 12 febbraio»;
b)
il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsto nel decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo e dall’ del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno»;
c)
i programmi professionali speciali per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale, previsti negli articoli da 7 a 9 del «decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo»;
d)
il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell’attività, previsto dall’, paragrafi da 1 a 7 e da 10 a 12, e dall’ del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno»;
e)
il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano del sostegno di cui alle lettere a), b) e c) per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l’interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese, o del nuovo sostegno semplificato introdotto in risposta all’epidemia di COVID-19, previsto dall’ del «decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno», modificato dalla «legge 58-A/2020 del 14 agosto»;
f)
il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro attraverso la temporanea riduzione dell’orario di lavoro normale previsto dal «decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio»;
g)
il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i soci gestori, previsto negli articoli da 26 a 28 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e nell’articolo 325G della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’ della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;
h)
l’assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico, previsto nell’articolo 23 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;
i)
il sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell’annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto nel «decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo», nel« decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile» e nel «decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio»;
j)
le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste nella «risoluzione del Consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell’8 aprile», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio», nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio» e nella «risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio»;
k)
le misure regionali relative all’occupazione nella regione autonoma di Madera, previste nella «risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo» e nell’«ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l’inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile»;
l)
l’indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi in isolamento profilattico, prevista nell’articolo 19 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e dall’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’ della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;
m)
l’indennità di malattia per aver contratto la COVID-19, prevista nell’articolo 20 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo» e nell’articolo 325-F della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’ della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio»;
n)
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto nell’ del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;
o)
la campagna per l’igiene scolastica, prevista nell’articolo 9 del «decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo»;
p)
la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all’infanzia abbiano contratto la COVID-19;
q)
la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l’epidemia di COVID-19, prevista nell’articolo 42-A della «legge n. 2/2020 del 31 marzo», modificato dall’ della «legge n. 27-A/2020 del 24 luglio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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