Art. 2
In vigore dal 25 set 2020
1. L’Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell’importo massimo di 243 632 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.
3. La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore di Malta al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5. Malta paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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