Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Lettonia può finanziare le seguenti misure: a) il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dal «regolamento n. 179 (adottato il 31 marzo 2020), relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19», e dal «regolamento n. 165 (adottato il 26 marzo 2020), relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni»; b) l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 236 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali»; c) il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’«ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi destinati a situazioni di emergenza nazionali”»; d) il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella «relazione informativa sulle misure per superare la crisi di COVID-19 e sulla ripresa economica»; e) pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti dei settori medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella «legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19», nella «legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19» e nella «ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi di contingenza”»; f) le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze nn. 79, 118 e 220 del Consiglio dei ministri sull’«allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi per le emergenze”»; g) prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto nel «9 giugno 2020 regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9.6.2020 nelle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie».
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Art. 3 Decisione (UE) 2020/1351 — Testo vigente | Portale Normativo