Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
Cipro può finanziare le seguenti misure: a) il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020»; b) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020 e 151/187/212/213/238/243/273/2020»; c) il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020»; d) il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 269/317/2020»; e) il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 270/318/2020»; f) il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 272/320/2020»; g) il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel «bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19», per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali; h) il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto nella «legge 27(I)/2020» e negli «atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020».
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Art. 3 Decisione (UE) 2020/1344 — Testo vigente | Portale Normativo