Art. 1
In vigore dal 22 set 2020
L’articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificato:
1)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma.»;
2)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell’adempimento dei loro compiti e obblighi nell’ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano, in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un’adeguata protezione dei dati personali.»;
3)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’EFCA, la Commissione e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L’EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.»;
4)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un’adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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