Art. 1

In vigore dal 22 set 2020
L’articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificato: 1) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma.»; 2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell’adempimento dei loro compiti e obblighi nell’ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano, in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un’adeguata protezione dei dati personali.»; 3) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L’EFCA, la Commissione e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L’EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.»; 4) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un’adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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