Art. 1

In vigore dal 21 set 2020
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («convenzione NEAFC») è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC. 2.   La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell’Unione entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.
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