Art. 1
In vigore dal 21 set 2020
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2020/489 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 2 aprile 2020 al 31 marzo 2021 è pari a 1 350 000 EUR.».
Storico versioni
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