Art. 1

In vigore dal 21 set 2020
All′, paragrafo 1, della decisione 2013/798/PESC le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti: «g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e di munizioni e componenti appositamente progettate per tali armi, di veicoli militari di terra non armati e di veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e relativi pezzi di ricambio, nonché di lanciarazzi RPG e munizioni appositamente progettate per tali armi e relativa assistenza tecnica alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, come notificato in anticipo al comitato; h) alla vendita, alla fornitura o all’esportazione di armi e altre attrezzature letali connesse che non figurano all’, paragrafo 1, lettera g), nonché alla fornitura della relativa assistenza, alle forze di sicurezza della CAR, tra cui le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi e attrezzature siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della CAR, previa approvazione da parte del comitato; oppure».
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Art. 1 Decisione (UE) 2020/1312 — Testo vigente | Portale Normativo