Art. 1
In vigore dal 21 set 2020
Ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili alle controparti centrali già stabilite e autorizzate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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