Art. 2

Determinazione della sussitenza delle circostanze eccezionali

In vigore dal 16 set 2020
Determinazione della sussitenza delle circostanze eccezionali 1.   Ai fini dell'articolo 500 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ha stabilito che, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, sussistono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione delle esposizioni verso la banca centrale elencate alle lettere a) e b) dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, di tale regolamento dalla misura dell'esposizione complessiva al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. 2.   Per quanto riguarda le esposizioni elencate alla lettera b) dell’articolo 500 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la determinazione di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni verso le banche centrali dell'Eurosistema relative a depositi detenuti in operazione di deposito presso la banca centrale o a saldi detenuti in conti di riserva, inclusi fondi detenuti al fine di soddisfare l’obbligo di riserve minime. 3.   La determinazione si applica in relazione a qualsiasi ente che sia un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell'area dell'euro.
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