Art. 1

Decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale

In vigore dal 15 set 2020
Decisioni delegate concernenti poteri di vigilanza conferiti dalla normativa nazionale Le decisioni delegate ai sensi della decisione (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:1334:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo