Art. 1

Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell’ambito di un gruppo vigilato o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo

In vigore dal 15 set 2020
Decisioni delegate che classificano o revocano la classificazione di un soggetto vigilato come significativo nell’ambito di un gruppo vigilato o modificano la denominazione di un soggetto vigilato significativo Le decisioni delegate ai sensi dell’, paragrafi 1, 2, 3 o 4, della decisione (UE) 2017/546 (BCE/2016/41) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
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