Art. 1

In vigore dal 25 ago 2020
I Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare le seguenti proroghe dei periodi di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698: a) una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698, ai fini dell’, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento; b) una proroga di due mesi dei periodi di sette mesi di cui all’, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento; c) una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento; d) una proroga di due mesi del periodo di sette mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.
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