Art. 1

In vigore dal 6 ago 2020
La decisione di esecuzione (UE) 2016/587 è modificata come segue. 1) l’, paragrafo 1, è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Il costruttore può richiedere la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da uno o più sistemi di illuminazione esterna a LED destinati a essere utilizzati nei veicoli di categoria M1 con motore a combustione interna o nei veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna di categoria M1 (NOVC-HEV) che rispettano le disposizioni del regolamento n. 101, allegato 8, paragrafo 5.3.2, punto 3), della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, inclusi in veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85 oltre che con benzina e diesel, o con una combinazione di detti combustibili, a condizione che i veicoli siano muniti di una delle seguenti luci a LED o di una loro combinazione:» b) al secondo comma, il riferimento all’articolo 9, paragrafo 1, è sostituito da «articolo 9, paragrafo 1, lettera a)»; 2) all’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3.   Se l’illuminazione esterna efficace mediante l’uso di LED è montata su un veicolo bicombustibile o policombustibile, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue: a) per i veicoli bicombustibili che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC; b) per i veicoli policombustibili che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina. 4.   I risparmi di CO2 certificati e registrati in riferimento al codice di eco-innovazione n. 19 possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore fino al 31 dicembre 2020.» 3) L’allegato è così modificato: a) il punto 2 è così modificato: i) la voce CF è sostituita da: «CF — fattore di conversione come definito nella tabella 3»; ii) la voce VPe è sostituita da: «VPe — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 2»; b) al punto 6, la voce VPe, compresa la tabella 2, e la voce CF, compresa la tabella 3, sono sostituite dalle seguenti: «VPe: Consumo di energia effettiva come definito nella tabella 2 Tabella 2 Consumo di energia effettiva Tipo di motore Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh] Benzina/E85 0,264 Benzina/E85 turbo 0,280 Diesel 0,220 GPL 0,342 GPL turbo 0,363 Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh] GNC (G20) 0,259 GNC (G20) turbo 0,275 CF: Fattore di conversione come definito nella tabella 3 Tabella 3 Fattore di conversione del combustibile (CF) Tipo di combustibile Fattore di conversione (CF) [gCO2/l] Benzina/E85 2 330 Diesel 2 640 GPL 1 629 Fattore di conversione (CF) [gCO2/m3] GNC (G20) 1 795 »
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